BIOMASSE: BANDO POI ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 2007-2013
Promuovere interventi finalizzati all’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione degli impatti ambientali; favorire programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
a) società di cui ai capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile;
b) consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile;
c) società consortili di cui all’articolo 2615–ter del codice civile;
2. I soggetti di cui al comma precedente, anche tramite i componenti della propria compagine sociale o consortile, dovranno rappresentare l’intera filiera delle biomasse oggetto del programma di investimento e lo statuto societario o consortile del soggetto proponente dovrà contenere un esplicito riferimento allo svolgimento, anche tramite il ricorso ai componenti della propria compagine sociale o consortile, di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di vita della biomassa, oggetto del programma di investimento.
3. I soggetti produttori di biomasse possono far parte della compagine sociale o consortile di un solo soggetto richiedente le agevolazioni.
4. Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, i soggetti, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non aver ricevuto, nei tre anni antecedenti il termine di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, alcun contributo o sovvenzione per l’attuazione dell’intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie (comprese quelle del FEASR) sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali;
g) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
h) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
5. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di micro, piccola, media o grande dimensione.
a) attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ivi compresi gli impianti di fabbricazione di biocarburanti
b) attività di cui alla sezione D della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di biometano e di calore alimentati da biomasse
2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
a) essere diretti alla valorizzazione di biomasse provenienti esclusivamente da filiere delle biomasse agroindustriali e/o agroforestali e/o da distretti industriali; le biomasse da rifiuti urbani potranno essere utilizzate limitatamente alla frazione organica della raccolta differenziata per la produzione di biogas di alta qualità mediante fermentazione anaerobica;
b) qualora prevedano lo svolgimento delle attività diverse da
quelle tese alla fabbricazione di biocarburanti, assicurare che le stesse attività siano funzionalmente inerenti al ciclo di vita delle biomasse.
3. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un’unica unità produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell’obiettivo Convergenza (Campania,
Sicilia, Puglia e Calabria). Gli interventi realizzati nell’ambito del programma di investimento agevolato devono essere mantenuti nella stessa unità produttiva per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di piccole e medie imprese, una volta completato l’intero investimento.
4. I programmi di investimento devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.





